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DEFENDER (I diritti degli artisti), Numero 1

La fotografia è opera d’arte a seconda dei casi

By admin 1 Settembre 201824 Ottobre 2018

 

 

PH: Sebastião Salgado

di  Antonio Valenza

giurista

 

Tutti sanno che la fotografia, dopo aver molto atteso tale riconoscimento, è entrata da tempo a far parte del ristretto novero delle forme d’arte.

Naturalmente, va distinta l’opera fotografica intesa come documento fedele di un oggetto o di un fatto, dalla fotografia artistica propriamente detta.

La prima va tutelata con i limitati mezzi previsti dagli artt.  87 e ss. Legge sul diritto d’Autore, la seconda può avvalersi della più ampia tutela disposta dall’art. 2 stessa legge.

La Giurisprudenza richiede al fotografo un apporto creativo e trasformativo dell’immagine oggettuale iniziale, per concedergli le azioni che tutelano l’artista.

La fotografia, come opera d’arte, gode infatti della tutela del diritto d’autore, ai sensi della Legge 633/41, quando presenti valore artistico, ossia quando abbia valore creativo. Godono invece della tutela più limitata di cui agli art. 87 e ss. della L. 633/41, come oggetto di diritti connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo è tutelato quando non si tratti di opera seguita in adempimento di un contratto di lavoro o di foto di cosa committente.

 

NORMATIVA: Legge sul diritto d’autore artt. 87- 92

Regio Decreto 633/1941, con le ultime modifiche apportate dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

Capo V
Diritti relativi alle fotografie

Art. 87.

Sono considerate fotografie, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 88.

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta.

Tuttavia se l’opera è stata ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.

La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il Ministro per la cultura popolare (1), con le norme stabilite dal regolamento, può fissare apposite tariffe per determinare il compenso dovuto da chi utilizza la fotografia.

(1) Ora Presidente del Consiglio dei Ministri in seguito alla soppressione del Ministero della cultura popolare disposta dal D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163.

Art. 89.

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell’articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

Art. 90.

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:

1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell’art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;

2) la data dell’anno di produzione della fotografia;

3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.

Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

Art. 91.

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 88.

Art. 92.

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent’anni dalla produzione della fotografia.

[Per le fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa e architettonica o aventi carattere tecnico o scientifico, o di spiccato valore artistico il termine di durata è di quaranta anni, a condizione che sia effettuato il deposito dell’opera a termini dell’art. 105.

Il termine decorre dalla data del deposito stesso.

Sugli esemplari delle fotografie menzionate nel secondo comma deve apporsi l’indicazione «riproduzione riservata per quarant’anni».] (1)

(1) Commi abrogati dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.

 

QUALCHE MASSIMA DI GIURISPRUDENZA, PER CAPIRCI

La pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di opere d’arte inserite in una mostra è idonea a fondare la pretesa della Siae di riscuotere i diritti di riproduzione spettanti agli autori, in quanto l’art. 13 l. n. 633 del 1941 non vieta solo la moltiplicazione di copie fisicamente identiche all’originale, ma protegge l’utilizzazione economica che può effettuare l’autore mediante qualunque altro tipo di moltiplicazione dell’opera in grado d’inserirsi nel mercato della riproduzione; né l’indicata riproduzione, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, integra alcune delle ipotesi di utilizzazione libera, previste, in via di eccezione al regime ordinario dell’esclusiva, dall’art. 70 della citata legge.

Cassazione civile, sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343

***

Ai fini della distinzione tra opera fotografica (protetta come oggetto di diritto di autore) e semplice fotografia (oggetto di diritto connesso) occorre condurre l’indagine circa la sussistenza o meno del carattere creativo. Nel campo delle fotografie che riproducono opere dell’arte figurativa e, segnatamente, opere architettoniche (in cui uno sforzo creativo venne già a suo tempo compiuto dall’autore dell’opera fotografata) difficilmente la fotografia consegue carattere creativo, in quanto la necessaria fedeltà nella rappresentazione oggettiva del soggetto riprodotto, caratteristica naturale di tale tipo di fotografia, ne costituisce anche l’altrettanto necessario limite.

Pretura Saluzzo, 13 ottobre 1993, Dir. autore 1994, 484

***

“l’opera d’arte, in particolar modo quella fotografica, gode della piena protezione accordata dalla legge stessa qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, mentre beneficia della più limitata tutela, di cui all’art. 87 della L. 633/41, in tema di diritti connessi a quello d’autore quando rivesta per le caratteristiche di atto meramente riproduttivo, privo dei suddetti requisiti”.

***

Le fotografie di monumenti o altre opere d’arte non costituiscono opere dell’ingegno, suscettibili di protezione ai sensi dell’art. 2 l. 633/41, potendo essere tutelate soltanto in base agli art. 87 seg. stessa legge, ove si limitino a riprodurre fedelmente, ancorché ad altissimo livello qualitativo, il monumento o l’opera ritratta, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo (nella specie, si trattava di una veduta notturna di Bari, con i lastrici solari di una parte del borgo murattiano e della città vecchia e nel centro le fabbriche della cattedrale e della basilica di S. Nicola che, per effetto della pubblica illuminazione, si stagliavano contro lo sfondo scuro del cielo senza luna).

***

“…le fotografie di monumenti risultano incluse nella tutela dell’art. 87 della Legge 633/41, ove si limitino a riprodurre fedelmente, ancorché ad altissimo livello qualitativo, il monumento o l’opera ritratta, senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del fotografo”.

***

“La fotografia, come opera d’arte, gode della tutela del diritto d’autore, ai sensi della Legge 633/41, quando presenti valore artistico, ossia quando abbia valore creativo. Godono invece della tutela più limitata di cui agli art. 87 della L. 633/41, come oggetto di diritti connessi, le fotografie nelle quali manchi tale connotazione artistica. Il diritto di utilizzazione esclusiva del fotografo è tutelato quando non si tratti di opera seguita in adempimento di un contratto di lavoro o di foto di cosa committente.

***

 

0 Tags: artista, artisti, autore, autori, avvocato, causa, diritti, diritto, fotografia, giurisprudenza, immagine, legge, leggi, normativa
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