INAIL, dal 1° gennaio in vigore le nuove aliquote di oscillazione

di Francesco Scorrano

L’INAIL ha pubblicato l’Istruzione operativa del 10 dicembre 2025 annunciando l’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, come previsto dalla deliberazione n. 146 del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2025.

Per il 2026, i tassi saranno calcolati utilizzando la nuova tabella A “Bonus”, con un’aliquota di riduzione fissata al 13% nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale, in conformità ai commi 5, 8 e 9 dell’articolo 20 delle MAT. Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:
foto di dottrinalavoro.it

Restano invece invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa, applicate in caso di andamento infortunistico sfavorevole.

L’INAIL chiarisce inoltre che l’applicazione provvisoria delle nuove aliquote “bonus” è stata già indicata nelle comunicazioni dei tassi 2026 (modello 20sm), accompagnata da una riserva espressa di procedere a eventuali conguagli. I maggiori premi potranno essere richiesti in due casi:

• se il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, non dovesse essere adottato, oppure qualora dovesse modificare la proposta approvata dal Consiglio di amministrazione INAIL con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025;

• se il soggetto assicurato avesse riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le modalità applicative di questa clausola saranno definite nel decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

 

Fonte dei dati


FOTO: di Annie Spratt su Unsplash

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